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ASTA Sospesa! L'esecutato Vince!


Il Precetto notificato contestualmente al pignoramento sospende l’Asta.

Asta Sopsesa! - www.antonellocarrino.com/blog

A stabilirlo è la Corte di Cassazione civile sez. III con sentenza del 16 ottobre 2017 n. 24291

Vediamo insieme in parole SEMPLICI com’è stata sospesa la casa all’Asta del debitore esecutato.

Nel caso in questione, durante una procedura di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato si è opposto agli atti esecutivi, contestando l’esistenza del titolo esecutivo del precetto e del pignoramento per vizio di notifica. LaCassazione gli ha dato ragione!

Il precedente Giudice dell’esecuzione immobiliare, seppur ha dato ragione all’esecutato, dichiarando la nullità delle notificazioni, ha comunque rigettato l’opposizione, perchè ha ritenuto “SANATO” il vizio di notifica del titolo esecutivo e del precetto in quanto secondo l’art. 156 c.p.c. non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato.

Cioè aver raggiunto il debitore tramite la notifica del Precetto, a prescindere dal fatto che sia avvenuta contestualmente alla notifica del pignoramento.

Ma a cosa serve il Precetto?

Lo scopo tipico dell’atto di precetto è quello di "informare “preventivamente” il debitore della sussistenza del debito e consentire allo stesso di adempire spontaneamente alle sue obbligazioni, al fine di prevenire il pignoramento e la successiva esecuzione forzata.

Pertanto, il vizio di notificazione di tale atto NON è più sanabile nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento.

Tramite una soluzione STRAGIUDIZIALE, ad esempio è possibile adempiere alle proprie obbligazioni, estinguendo il debito in misura INFERIORE a quanto dovuto.

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La cassazione ha ritenuto NON VALIDA l’ interpretazione del Giudice dell’esecuzione, in quanto il vizio di notifica del precetto NON PUO’ ritenersi SANATO dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. proprio perché lo scopo cui è preordinato l’atto di precetto è quello di evitare l’attuazione del pignoramento (come ad esempio la SOLUZIONE STRAGIUDIZIALE) e nel caso specifico invece, il pignoramento era nel frattempo già stato eseguito.

In virtù di tale considerazione, i Magistrati della Cassazione hanno pertanto stabilito che “il vizio di notificazione dell’atto di precetto è sanato – ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. – in virtù della proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione dell’intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all’intimato di prevenire l’attuazione del pignoramento” ed altresì che “il vizio di notificazione dell’atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui è stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacché lo scopo tipico dell’atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese“.

Il ricorso dell’esecutato è stato dunque stato ACCOLTO e, non essendo necessari ulteriori accertamenti ex art. 384 c.p.c., la Suprema Corte ha deciso, dichiarando la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento.

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Antonello Carrino


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